Per mesi il caso Ferragni è stato raccontato con la stessa precisione con cui di solito si commenta un fatto di cronaca dopo aver letto un titolo e due tweet indignati: male, in fretta e possibilmente con un titolo che suoni come una liberazione collettiva. Il risultato lo ricordiamo tutti: “assolta”. Detto così, secco. Come se il giudice avesse preso tutta la vicenda del pandoro Balocco e delle uova di Pasqua, l’avesse guardata e avesse concluso che non c’era nulla di ingannevole, nulla di opaco, nulla di penalmente problematico.
Peccato che non fosse questa la storia già a gennaio. E, per chi ha fretta di archiviare, c’è una notizia peggiore: non lo è nemmeno oggi. Le motivazioni depositate hanno fatto una cosa molto sgradevole per il racconto pubblico: hanno rimesso ordine dove per mesi si era fatto soprattutto marketing reputazionale.

Il nodo giuridico: perché il processo si è concluso
Il punto tecnico è questo, e conviene dirlo subito. L’imputazione ruotava attorno al delitto di truffa ex art. 640 c.p., contestato in forma aggravata. L’aggravante su cui si giocava tutto era quella della minorata difesa di cui all’art. 61 n. 5 c.p., cioè l’avere approfittato di circostanze di luogo o di persona tali da ostacolare la privata difesa. Quando quella aggravante cade, il quadro cambia parecchio: il reato torna procedibile a querela. E se, come è avvenuto qui, le querele vengono rimesse e la remissione viene accettata dagli imputati, il processo si ferma. La formula finale, infatti, non è “assolti”, ma “non si può procedere” perché, esclusa l’aggravante, i reati sono estinti per remissione di querela e accettazione.
Tradotto dal giuridico all’italiano: il giudice non ha scritto che Chiara Ferragni, Fabio Damato e Francesco Cannillo sono innocenti nel merito delle contestazioni. Non ha detto che i messaggi erano limpidi. Non ha detto che la comunicazione commerciale fosse talmente trasparente da non lasciare spazio a dubbi. Ha detto una cosa diversa, più tecnica e molto meno utile a costruire lo storytelling riparatore: esclusa l’aggravante, il processo non poteva andare avanti. Si ferma il processo, non nasce un certificato di innocenza.
Qui entra in scena un altro riferimento che andrebbe sempre tenuto a mente quando si commentano i processi senza farseli spiegare: l’art. 129 c.p.p., norma che impone al giudice di pronunciare una formula di merito favorevole solo quando l’innocenza emerga in modo evidente dagli atti, quasi per constatazione immediata, non dopo una vera valutazione del materiale probatorio. La sentenza lo dice in modo piuttosto netto: l’evidenza richiesta dall’art. 129, comma 2, è qualcosa di più di un semplice dubbio sulla responsabilità e richiede una verità processuale chiara, obiettiva, immediata. Se quella evidenza non c’è, e nel frattempo è intervenuta una causa estintiva, il giudice deve arrestarsi lì. È esattamente il punto su cui si è giocata la vicenda Ferragni.
Inganno, AGCM e limiti di prova
Ed è proprio qui che le motivazioni diventano interessanti davvero, perché non accontentano nessuno dei due fronti che per mesi hanno semplificato la vicenda per comodità. Da una parte smentiscono chi ha venduto il proscioglimento come una lavatrice giudiziaria capace di restituire gli imputati immacolati. Dall’altra, però, non seguono nemmeno fino in fondo la Procura nella sua costruzione più ambiziosa, cioè l’idea che il rapporto tra influencer e follower basti, quasi da solo, a integrare una situazione di minorata difesa.
Perché da un lato il giudice non ripulisce affatto il cuore del problema. Al contrario. E qui la precisazione è importante: la sentenza non afferma in positivo che i messaggi fossero ingannevoli in via definitiva, perché proprio l’estinzione del reato impedisce di arrivare a una piena decisione di merito. Ma afferma una cosa diversa e molto pesante: dagli atti non emerge ictu oculi l’assenza di decettività. In altre parole, il giudice dice che non può affermare, a colpo d’occhio, che i comunicati stampa, i cartigli, i post e le stories fossero certamente privi di contenuto decettivo. E aggiunge che, se questa evidenza liberatoria non emerge, prevale la causa estintiva derivante dalla remissione delle querele.
Questo significa una cosa molto semplice: il nodo dell’ingannevolezza non scompare solo perché il processo penale si arresta prima di una decisione piena sul merito.
E infatti, sul piano extrapenale, resta tutto il precedente consumeristico. La sentenza richiama il procedimento AGCM sul pandoro e ricorda che l’Autorità aveva ritenuto la pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo, perché il comunicato stampa, il cartiglio e i contenuti social lasciavano intendere ai consumatori che acquistando il prodotto avrebbero contribuito alla raccolta fondi per l’ospedale Regina Margherita, mentre la donazione di 50.000 euro era già stata effettuata da Balocco in cifra fissa mesi prima. La stessa sentenza ricorda poi che, sulle uova di Pasqua, il procedimento AGCM si è chiuso con l’accettazione e la vincolatività degli impegni assunti dalle parti, inclusa la devoluzione di almeno 1,3 milioni di euro a “I Bambini delle Fate” nell’arco di tre esercizi. Non è il penale, certo, ma non è nemmeno il nulla.
Dall’altro lato, però, il giudice boccia in modo piuttosto netto la teoria dell’accusa sulla minorata difesa.

Gli influencer non sono santoni
La Procura aveva tentato una strada culturalmente comprensibile e giuridicamente audace: sostenere che la forza persuasiva di un’influencer come Ferragni, sommata alla vastità del pubblico raggiunto e al contesto promozionale, avesse creato una condizione di vulnerabilità tale da giustificare l’aggravante dell’art. 61 n. 5 c.p. In termini più brutali: i follower si fidano, non verificano, comprano; e quella fiducia sarebbe stata il terreno su cui costruire la maggiore offensività penale della condotta.
È una tesi che, detta fuori da un’aula di giustizia, suona persino intuitiva. Viviamo in un mondo in cui gli influencer non vendono solo prodotti: vendono abitudini, appartenenze, aspirazioni, perfino un’idea di sé. Il problema è che al giudice le intuizioni sociologiche non sono bastate.
Non basta dire che un messaggio raggiunge milioni di persone per sostenere che ciascuna di quelle persone fosse meno capace di difendersi. La sentenza dice, in sostanza, che la diffusività è una caratteristica quantitativa della condotta, non la prova di una ridotta capacità difensiva del singolo destinatario. Il numero dei follower può spiegare la portata del messaggio, non dimostra da solo la vulnerabilità giuridicamente rilevante di chi lo riceve.
Non basta neppure evocare i social come se bastasse pronunciare la parola per creare un “luogo” giuridicamente separato e intrinsecamente suggestivo. Su questo punto la motivazione è ancora più interessante: il giudice osserva che internet e i social network non sono, ai fini di questa aggravante, il luogo della truffa, ma il mezzo attraverso cui si diffondono i messaggi asseritamente decettivi. E aggiunge che la giurisprudenza sulla minorata difesa ha sempre ragionato in termini di luoghi fisici, non di “luoghi virtuali”.
Lo stesso vale per il supermercato. La Procura aveva tentato un parallelismo con il caso dei diamanti venduti in banca, sostenendo che anche la grande distribuzione potesse rafforzare l’affidamento del consumatore. Il giudice respinge anche questo passaggio: il supermercato, scrive, è “un ordinario contesto commerciale” in cui il consumatore compie scelte economiche quotidiane con il normale grado di attenzione richiesto in simili circostanze. E, soprattutto, non esiste in capo al supermercato un obbligo di controllo della veridicità delle informazioni promozionali analogo a quello che, per altri motivi e in altri settori, grava sugli istituti di credito.
Anche qui il passaggio importante, per chi legge da giurista, è uno: il giudice non sta dicendo che il rapporto influencer-follower sia irrilevante per definizione. Sta dicendo che, in questo processo, non era stata dimostrata in concreto quella particolare vulnerabilità di cui l’agente avrebbe approfittato e che l’art. 61 n. 5 c.p. richiede. La motivazione è molto chiara: il generico riferimento al rapporto influencer/follower non basta; mancava la prova che gli acquirenti fossero follower; mancava la prova che, in quanto follower, fossero davvero in una condizione di debolezza penalmente rilevante; mancava la prova che quella specifica debolezza fosse stata consapevolmente sfruttata. Detto in modo semplice: non puoi saltare dalla sociologia all’aggravante penale senza costruire il ponte in mezzo.
Il vero esito: processo chiuso, ma non “pulito”
E allora ecco il paradosso che questa sentenza ci lascia in eredità. Da un lato, il giudice non sposa l’idea comoda secondo cui l’influencer marketing sarebbe di per sé una forma di circonvenzione di massa. Dall’altro, però, non regala affatto agli imputati una formula che li rimetta al mondo candidi e ripuliti da ogni ombra. Resta una zona molto meno rassicurante: quella in cui il processo non arriva a una decisione piena sul merito, ma il merito continua a fare rumore.
Ed è forse questa la parte più istruttiva dell’intera vicenda. Perché il caso Ferragni non racconta solo qualcosa su una campagna benefica raccontata male, o troppo furbescamente, o comunque in un modo che il diritto non ha ritenuto manifestamente innocuo. Racconta anche i limiti di un sistema penale che fatica a dare una risposta piena quando si trova davanti a condotte dal danno individuale modesto e dall’impatto collettivo enorme. La stessa imputazione ricostruisce, per il pandoro, corrispettivi per 400.000€ oltre IVA a Fenice e 675.000€ oltre IVA a TBS Crew, a fronte di una donazione fissa di 50.000€ già effettuata da Balocco; e richiama, per le campagne sulle uova, profitti ben più elevati. Il singolo consumatore spende poco. Ma chi costruisce l’operazione, se l’operazione funziona, muove cifre enormemente superiori.
Questo non significa dire, in modo sloganistico, che “chi ha i soldi si compra l’innocenza”. Significa però una cosa più seria: chi ha le risorse per chiudere economicamente il conflitto può fermare il processo per estinzione del reato senza ottenere, e in certi casi senza nemmeno poter ottenere, una vera pronuncia assolutoria di merito. Il piano economico si chiude, quello reputazionale molto meno.
Ecco perché, a gennaio, parlare di “assoluzione piena” era sbagliato. Oggi, con il testo in mano, possiamo dirlo con ancora meno indulgenza: era una semplificazione comoda, utile a chi aveva interesse a far sembrare finita una storia che, giuridicamente, è finita in modo molto diverso da come è stata raccontata. La vera notizia non è che Ferragni sia stata “assolta”. È che una parte del sistema mediatico ha usato quella parola per sistemare l’immagine, non per descrivere correttamente il contenuto della decisione. E i fatti, quando arrivano le motivazioni, hanno spesso questo difetto insopportabile: non collaborano.
