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Pandoro di Schrödinger: cosa dice davvero la sentenza

Il 14 gennaio 2026 il Tribunale di Milano ha prosciolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata nel cosiddetto Pandoro-gate, la vicenda giudiziaria nata dalle campagne promozionali che collegavano la vendita di pandori e uova di Pasqua in cobranding al sostegno di iniziative benefiche. Sui media, nel giro di poche ore, si è letto di tutto: “assoluzione piena”, “fine del caso”, “Ferragni innocente”. Dal punto di vista giuridico, però, la decisione è un po’ meno cinematografica e, a mio avviso, un po’ più interessante.

Che cosa ha deciso davvero il giudice

La Procura di Milano aveva contestato a Ferragni il reato di truffa aggravata, ipotizzando che la comunicazione veicolata tramite social e materiali promozionali avesse indotto i consumatori in errore sul reale collegamento tra acquisto del prodotto e beneficio economico per le iniziative solidali. L’aggravante sarebbe stata quella della minorata difesa, ossia la circostanza che, nel diritto penale, ricorre quando la vittima si trova in una posizione di particolare vulnerabilità rispetto all’autore del fatto.

Nel concreto, l’accusa aveva individuato questa vulnerabilità:

  • nel mezzo utilizzato (la comunicazione digitale e social),
  • nella platea coinvolta (ampia, indistinta, non professionalizzata),
  • nel contesto emotivo e reputazionale in cui il messaggio si inseriva.

Secondo questa impostazione, il contenuto promozionale avrebbe potuto incidere sulla capacità di valutazione del pubblico, sfruttando fiducia, notorietà e una narrazione a forte impatto emotivo. Il giudice, tuttavia, non ha ritenuto integrata l’aggravante della minorata difesa (quando avremo le motivazioni della sentenza sarà interessante vedere perché).

Venuta meno la truffa aggravata, il fatto restava al più riconducibile alla truffa semplice, che — come noto — è procedibile solo a querela della persona offesa, e qui si innesta il passaggio decisivo. Nel corso del procedimento, il Codacons — unica associazione ad aver sporto querela — l’aveva ritirata, a seguito di un accordo transattivo con Ferragni che prevedeva risarcimenti e donazioni. Senza querela, la condizione di procedibilità è venuta meno, e il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere per estinzione del reato.

Tradotto: il processo penale si è spento, ma non perché sia stato accertato che la condotta fosse lecita.

Truffa semplice e truffa aggravata: perché la distinzione conta

La differenza non è un tecnicismo per addetti ai lavori, ma il cuore della vicenda. La truffa aggravata è procedibile d’ufficio: se l’aggravante regge, il pubblico ministero può andare avanti anche senza querela. La truffa semplice, invece, vive e muore con la querela della persona offesa.

Qui l’aggravante è caduta, la querela è stata ritirata e il processo non ha potuto proseguire. Per questo è fuorviante parlare di “assoluzione piena”: non c’è stata una decisione nel merito che escluda l’inganno, ma una pronuncia che ha preso atto dell’impossibilità di continuare il procedimento. È una conclusione perfettamente ordinaria nel diritto penale italiano, ed è molto diversa da un giudizio di innocenza sostanziale.

L’altro piano: pratiche commerciali scorrette e responsabilità verso i consumatori

Chiudere il capitolo penale non significa chiudere il caso. Sul piano consumeristico e antitrust, la vicenda aveva già trovato una risposta netta. Nel 2023 l’AGCOM ha sanzionato Balocco e le società riconducibili a Ferragni con oltre un milione di euro, ritenendo la campagna del Pandoro Pink Christmas una pratica commerciale scorretta.

Secondo l’Autorità, i messaggi pubblicitari erano idonei a indurre in errore i consumatori, suggerendo una correlazione tra acquisto e donazioni che, nei fatti, non esisteva. Questa valutazione è stata poi ripresa anche in sede civile: il Tribunale di Torino, nell’ambito del ricorso promosso da Codacons, Adusbef e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, ha confermato il carattere ingannevole della comunicazione ai sensi del Codice del Consumo.

Qui il punto è chiaro: a prescindere dal dolo penale, la comunicazione è stata ritenuta non trasparente verso i consumatori.

(T)errori di lettura da evitare

Dire che “Ferragni è stata assolta e quindi è innocente” è una semplificazione che non regge alla prova del diritto. In sintesi:

  • il proscioglimento per estinzione del reato non equivale a un accertamento di liceità della condotta;
  • significa solo che il processo non poteva andare avanti per mancanza della querela.

Sul piano della trasparenza commerciale, invece, le criticità sono state accertate e sanzionate.

Due piani, due risposte diverse

La vicenda va letta tenendo separati i livelli:

  • Il giudice penale non ha potuto accertare né colpevolezza né innocenza nel merito. Una sorta di gatto di Schrödinger giuridico: il fatto resta in una zona sospesa, perché non giudicabile.
  • Dal punto di vista consumeristico la risposta c’è stata: la comunicazione è stata ritenuta idonea a trarre in inganno i consumatori.

Che l’errore fosse doloso o meno, per il diritto dei consumatori non è decisivo, ed è forse questo il punto che resta più fertile per brand, influencer e agenzie: nel marketing legato a iniziative solidali, non basta essere in buona fede. Serve essere chiari. Perché il diritto, quando guarda alla comunicazione, guarda soprattutto agli effetti.

Immagine del profilo foto credit account Instagram @chiaraferragni

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