Diffamazione online: quando il diritto diventa uno strumento di pressione
La diffamazione online è da tempo protagonista delle cronache, per motivi diversi a seconda del periodo storico: dapprima, abbiamo scoperto che il mondo online non è, effettivamente, terra di nessuno ma segue le medesime regole di civiltà (e del codice penale) che si applicano altrove; dopodiché, abbiamo appreso che a nulla serve nascondersi dietro account fake o anonimi: si viene facilmente rintracciati anche in questo caso; infine, negli ultimi mesi, dopo aver interiorizzato le prime due fasi, c’è chi ha pensato bene di sfruttarle a proprio vantaggio, trasformando il diritto penale in una molto discutibile fonte di reddito.
Preme precisare fin da ora che, a mio modesto avviso, quest’ultima prassi è da condannare sotto ogni profilo.

Influencer, risarcimenti e commenti offensivi: quando la tutela della reputazione viene strumentalizzata
Si ha ormai notizia di numerosi influencer, personaggi pubblici o aspiranti tali che scandagliano i commenti ai propri contenuti al fine specifico di individuare quelli più o meno offensivi, ancora meglio se lasciati da account il cui titolare è facilmente identificabile, per avanzare richieste di risarcimento per i danni, morali e reputazionali, subiti a causa di quei commenti; chi adotta questo metodo spesso punta sul timore che genera nel destinatario la famosa lettera per il risarcimento, un elemento che spinge il destinatario più sprovveduto o timoroso a pagare una somma di denaro per chiudere la questione nel più breve tempo possibile.
Come dicevo, il diritto non è un modo facile di fare cassa: non è condivisibile un’interpretazione utilitaristica e personalizzata di ciò che ha lo scopo di garantire la pacifica convivenza dei consociati, e a nulla vale nascondersi dietro la formale liceità delle richieste. Questo, naturalmente, non vuol dire che qualsiasi richiesta risarcitoria in questo campo sia pretestuosa: il problema sorge quando lo scopo è (palesemente) quello di approfittare della confusione, dello spavento o dell’ignoranza delle persone comuni, anche se hanno commesso uno sbaglio, per trarne un profitto personale.
Cos’è la diffamazione online e quando si configura il reato
Sgombrato il campo da questo necessario chiarimento, dobbiamo comunque occuparci del problema originario, ossia dei contenuti diffamatori pubblicati online: l’art. 595 del codice penale punisce il comportamento di chi, comunicando con più persone e in assenza dell’interessato, offende la reputazione altrui.
Prendiamo, ad esempio, il caso di un reel offensivo con possibilità per tutti gli utenti della piattaforma di lasciare commenti: com’è ovvio, il reel è potenzialmente visibile ad una platea indeterminata di persone, così soddisfacendo immediatamente il primo requisito, quello delle “più persone”. Secondo requisito è l’assenza del diretto interessato (in termini meno formali, il parlare alle sue spalle); la Corte di Cassazione ha chiarito che la possibilità di commentare un video offensivo non garantisce un contraddittorio “immediato, reale ed effettivo” né una
“sostanziale parità delle armi” tra chi viene offeso e l’autore del video: anche se l’offeso assiste in diretta da remoto, questo non equivale ad una effettiva presenza (anche virtuale). Pertanto in casi come questo, così come per commenti offensivi che prescindono dal contenuto del video, ci sono i primi presupposti perché sussista il reato di diffamazione.

Diritto di critica e diffamazione: qual è il confine?
Oltre questi requisiti, diciamo, di forma, vi è poi quello di contenuto; il confine che separa il diritto di critica dalla diffamazione è rappresentato da tre pilastri: la veridicità di quanto si dichiara, la continenza (ossia un linguaggio misurato) e la pertinenza, ossia affermazioni che riguardino fatti specifici, senza risolversi in gratuita aggressione o dileggio personale. Naturalmente, il lessico e il tono vanno parametrati al contesto in cui ci si trova, quindi certamente sui social, a differenza di contesti più formali, c’è più spazio per registri sarcastici e provocatori, purché siano funzionali al pensiero da esprimere e, appunto, non si trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui.
Infine, l’ultimo requisito affinché si possa parlare di diffamazione è quello dell’offesa alla reputazione, alla stima e fiducia di cui il soggetto gode agli occhi della comunità in cui vive ed opera; precisiamo subito che sentirsi offesi non è, in sé e per sé, un danno reputazionale: è necessario che l’affermazione venga percepita come dispregiativa dagli altri consociati.
Diffamazione aggravata sui social: pene e conseguenze
Per quanto riguarda, invece, i rischi che si corrono, bisogna sempre tenere presente che la diffamazione online è sempre diffamazione aggravata, appunto per la sua capacità di raggiungere una platea potenzialmente infinita: pertanto, la pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni, oppure della multa non inferiore a 516 euro, oltre naturalmente al risarcimento del danno.
Come esprimere la propria opinione online senza rischiare una querela
Tutto questo non significa che non si possano esprimere critiche, a chiunque esse siano dirette; si possono anche usare toni aspri, duri, sarcastici: l’importante è non dire falsità, non sfociare in offese gratuite ed inutilmente volgari, in derisione sterile e scollegata dal tema del dibattito.
Ci si potrebbe chiedere se ha senso, ad oggi, che lo Stato si preoccupi di tutelare la reputazione delle persone e se le pene previste siano effettivamente adeguate; ma non ci sono riforme significative all’orizzonte ed è questa la realtà con cui, per ora, fare i conti.
Viviamo in un’epoca in cui a molti piace sventolare la minaccia della querela, quindi a chi crea contenuti e a chi ama prendere parte ai dibattiti sui social dico di non farsi intimorire: è opportuno riflettere prima di pubblicare, ma se si è consapevoli di non aver superato nessuno dei confini sopra descritti è giusto non cedere, insistere per difendere la propria libertà di espressione. Dall’altro lato, a chi è vittima di offese dico di valutare la situazione: non c’è alcuna utilità, né collettiva né personale, a tenere in piedi per anni un procedimento nato per delle inezie; quando, però, la situazione è seria, prendere provvedimenti (che non significa per forza chiedere un risarcimento, ad esempio si può chiedere di versare una somma simbolica ad associazioni di volontariato che ci stanno a cuore) è anche un gesto di responsabilità: in una società civile tutti dobbiamo imparare quali sono le conseguenze delle nostre azioni, anche online.
