I contenuti “silenziati” su Facebook e Instagram in seguito al mancato accordo fra SIAE e Meta rappresentano un problema effettivo e sentito da parte della comunità dei creator. In attesa di un auspicabile nuovo accordo, però, c’è confusione e voglia di fare qualcosa.
E così non sono certamente mancate proposte – né tantomeno mancheranno – di invenzioni e soluzioni più o meno fantasiose per cercare di riparare l’ingiustizia percepita. Come prevedibile arriveranno anche proposte più o meno fantasiose ma sempre dispendiose da parte di chi ha sempre avuto ben poca cura, conoscenza o riconoscimento della professionalità dei creator ma che ora li vede come occasioni per ottenere facili guadagni. Sfruttando l’onda “di pancia” del fastidio causato dall’essere stati “silenziati” nei propri contenuti.
Attenzione però: se si vanno a leggere i Termini e Condizioni d’uso delle piattaforme di Meta, nonché le Linee guida sulla musica, è già possibile comprendere che le soluzioni troppo facili possono nella maggior parte dei casi assumere i contorni della promessa del campo dei miracoli di Pinocchio. Certo, adesso è in uno scintillante formato digitale che segue il trend topic del momento.
La cosa migliore da fare a riguardo è prestare attenzione e adottare un certo grado di prudenza per farsi spiegare bene i risultati attesi da qualsivoglia azione che viene proposta. E sapersi fare consigliare bene.

Mai rassegnarsi! Per fortuna esiste il GDPR…
Bisogna dunque rassegnarsi a soffrire quei dardi d’oltraggiosa fortuna, o è possibile in qualche modo opporsi? Non ce ne voglia Shakespeare per la rielaborazione, rimanendo sempre in tema di copyright… ma per fortuna esiste la normativa in materia di protezione dei dati personali. Sì, la privacy. E il GDPR. Spesso ignorati ma tutele di diritti e libertà fondamentali. Come quella di avere la possiblità di (ri)ottenere i propri dati personali.
La voce è un dato personale? Certamente. E quella registrata nei reel o all’interno dei propri contenuti lascia anche ben poco margine di dubbio a riguardo, dato che consente di identificare in modo immediato il creator. Questo lo confermava già con la precedente normativa il Parere 4/2007 sul concetto di dati personali – WP136 che lascio come riferimento per curiosi ed interessati.
Esiste dunque l’articolo 15 del GDPR che consente di poter esercitare il diritto di accesso che qui il Garante Privacy spiega in astratto.
Facendo riferimento al caso concreto, i creator sono soggetti interessati, ovverosia: coloro a cui fanno riferimento i dati personali su cui sono svolte le operazioni da parte di Meta. E così possono formulare una richiesta di accesso a Meta, facendo riferimento specifico alle proprie registrazioni vocali al momento non più accessibili riferite ai reel e agli altri contenuti del proprio profilo social. In questo modo possono chiedere di ottenere:
- una conferma circa lo “stato” delle attività svolte sui propri dati personali e informazioni a riguardo, potendo così sapere se sono stati cancellati in modo definitivo o sono solo inaccessibili ma ancora all’interno della piattaforma;
- una copia dei contenuti vocali riferiti al proprio profilo. Attenzione: si deve richiedere espressamente.
Ad entrambe le richieste Meta dovrà rispondere entro un mese e:
- fornire i dati richiesti o indicare la modalità per scaricarli;
- indicare un tempo maggiore ma non oltre altri due mesi per fornire i dati in caso di difficoltà a rispettare il termine di un mese;
- negare l’accesso con una motivazione specifica, quale può essere un ostacolo tecnico dovuto al formato di compressione del video e delle tracce.
Funzionerà? Si spera. Ma è comunque un tentativo. Anzi: un diritto.
Che possiamo esercitare pur tenendo un paio di dita incrociate per il buon esito di un accordo fra SIAE e Meta.